ordine delle riserve da utilizzare nella coperture perdite


 

Not. Cristiano Casalini

ccasalini@notariato.it

 

La situazione patrimoniale della società a responsabilità limitata Alfa, partecipata dalle società Beta (70%) e Gamma (30%), è la seguente:

perdite                                                - Lire 92.788.140.

capitale sociale                                   Lire 35.820.995

riserva straordinaria                           Lire 13.861.369

riserva per ammortamento anticipato            Lire 12.829.657

riserva legale                                      Lire 1.500.000 

versamento soci c/aumento capitale Lire 325.170.341.

Tale versamento è stato fatto solo dal socio di maggioranza.

 

Orbene: stando agli insegnamenti classici per coprire le perdite si devono utilizzare, tra le suindicate poste, nell'ordine:

riserva straordinaria

riserva avente origine fiscale (e quindi quella derivante da ammortamento anticipato)

versamenti soci in conto capitale

riserva legale

capitale

 

Nel caso, però, c'è una c.d. "riserva targata" e cioè un versamento in conto aumento capitale fatto da un solo socio.

 

Leggo di Portale, "Appunti in tema di versamenti in conto futuri aumenti di capitale eseguiti da un solo socio", Vita Notarile n. 2/1994: "Bisogna dire che non è stata mai studiata la questione dell'ordine dell'incidenza delle perdite nell'ipotesi in cui, oltre ad altre riserve (facoltative, statutarie da soprapprezzo, legale) esista, appunto, una riserva targata (personalizzata), perchè costituita con versamenti provenienti da un solo socio....

Reputo che la soluzione più corretta (anche sulla base del principio di parità di trattamento) sia quella che espone la riserva in discorso all'incidenza delle perdite solo dopo che queste abbiano esaurito (erodendole) tutte le riserve, per così dire, di spettanza comune (e cioè di tutti i soci): reputo quindi che la perdita potrà cominciare ad incidere sulla riserva "targata" solo dopo che anche la riserva legale sia esaurita con l'impiego nella copertura delle perdite".

 

Se non ho male inteso, nel caso, la riserva targata dovrebbe essere utilizzata dopo quella legale e per l'effetto, essendo capiente il detto versamento, non si dovrebbe azzerare il capitale.

 

La domanda, ridotta all'essenziale, voleva essere questa: nel caso in cui per ripianare le perdite - e volendo seguire l'ordine classico di utilizzazione delle poste (quale anche esposto nel "massimario" degli orientamenti dei Tribunali del Triveneto) - si debbano utilizzare versamenti soci in conto aumento capitale prima dell'utilizzo della riserva legale e dell'azzeramento del capitale, può il socio che ha effettuato il versamento in conto aumento capitale obiettare che esso è "targato" (perchè fatto da lui solo e con una specifica destinazione) e quindi obiettare che tale versamento può essere utilizzato - e lui si dichiara disponibile a tramutarlo in versamento a fondo perduto a copertura residue perdite - solo dopo che il sacrificio economico dell'operazione è stato sopportato da tutti gli altri soci e quindi solo dopo che siano state utilizzate tutte le riserve, compresa la legale, e azzerato il capitale?

 

Ora, posto che entrambi i soci sono disponibili ad operare con un sacrificio non proporzionale, chiedo quale sia tra le seguenti la strada più corretta:

 

A) utilizzo di riserva straordinaria e fiscale, versamento soci in c/aumento capitale. stop (ordine "classico"). maggior "beneficio" per i terzi (non si utilizza la riserva legale e non si azzera il capitale) a scapito del socio che ha effettuato il versamento "targato"

 

B) utilizzo di riserva straordinaria e fiscale, riserva legale, versamento soci in c/aumento capitale. stop. (Portale)

 

C) utilizzo di riserva straordinaria e fiscale, riserva legale, capitale, versamento soci in c/aumento capitale. minor tutela dei terzi (azzero tutte le riserve ed il capitale) ma minor sacrificio da parte del socio che ha effettuato il versamento.

 

 


 

Not. Maurizio Citrolo

mcitrolo@notariato.it

 

Il versamento in conto aumento capitale sociale deve essere utilizzato, di regola, a liberazione dell'aumento di capitale deliberato dopo la riduzione o l'azzeramento per perdite del capitale preesistente.

 

Peraltro, sussistendo il consenso del socio che ha effettuato il versamento, il medesimo può essere trattato alla stregua di un versamento a fondo perduto ed essere utilizzato, come qualsiasi altra riserva, a copertura delle perdite, senza incidere sul capitale nè sulla riserva legale.

 

Nel secondo caso la deliberazione è di competenza dell'assemblea ordinaria in quanto non viene modificato lo statuto, e gli amministratori dovranno dare notizia della copertura della perdita nella relazione sul bilancio dell'esercizio nel quale la perdita è stata eliminata con il versamento del socio.

 

Più ampiamente puoi vedere Nobili e Spolidoro, nel Trattato Utet delle Società per azioni, vol. 6, pagg. 293 sgg.